Cassation appeal dismissed for lack of specificity; subjective element of crime upheld by appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luca Vignali's appeal inadmissible due to the lack of specific grounds contesting the subjective element of the crime. The appellant argued against the subjective element, but the appellate court's reasoning was deemed sufficiently detailed and logically coherent. Consequently, the court rejected the appeal as manifestly unfounded and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are lacking in specificity and manifestly unfounded, as the lower court's reasoning is already supported by correct legal arguments and logical consistency.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIGNALI LUCA nato a MASSA il 15/04/1989 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Luca Vignali e la memoria con cui l'avv. Cucchi ha insistito nel ricorso; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti dalla presenza di ampia argomentazione, sostenuta da corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713) e connotata da lineare e coerente logicità (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 ottobre 2023.