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Ordinanza — n. 44981/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeals for lack of specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44981/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Salvatore Ragaccio and Eleonora D'Amico inadmissible. The court ruled that the first two grounds lacked concrete specificity and attempted to re-evaluate evidence outside the scope of appellate review, while the third ground regarding sentencing failed to meet the required level of critique under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Appeals must contain specific grounds criticizing the lower court's factual or legal findings; generic complaints or attempts to re-evaluate evidence are inadmissible.

Parole chiave

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Article 581 Code of Criminal Procedure lack of specific grounds inadmissibility of appeals appellate review scope re-evaluation of evidence criminal procedure Italy court costs and fines motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
3); ritenuto che il terzo motivo, relativo alle circostanze di reato ed all'eccessività della pena, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 581 cod. proc. pen
3); ritenuto che il terzo motivo, relativo alle circostanze di reato ed all'eccessività della pena, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RAGACCIO SALVATORE nato a MAZARA DEL VALLO il 07/06/1988 D'AMICO ELEONORA nato a CASTROFILIPPO il 29/01/1990 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Salvatore Ragaccio e Eleonora D'Amico, presentati, con unico atto, dal difensore degli imputati; considerato che i primi due motivi, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità dei coimputati, sono privi di concreta specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 3); ritenuto che il terzo motivo, relativo alle circostanze di reato ed all'eccessività della pena, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto difetta di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prende in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti; che, infatti, le doglianze difensive risultano meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 ot