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Ordinanza — n. 44936/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being generic and lacking specific grounds under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44936/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Vincenzo Verrazzo's appeal against the Naples Court of Appeal inadmissible. The sole ground cited by the appellant was deemed generic and indeterminate because it failed to specify the logical or legal flaws in the lower court's reasoning. Consequently, the court ruled that the appellant must pay the procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; A criminal appeal is inadmissible if the alleged violation of law is generic and lacks the specific elements required to allow the appellate judge to exercise its supervisory power.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible criminal appeal Art. 581 c.p.p. lack of specific grounds procedural costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERRAZZO VINCENZO nato a NAPOLI il 03/07/1975 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso di Verrazzo Vincenzo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è generico per indeterminatezza poiché è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto a fronte di una motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023 Il Consigl