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Ordinanza — n. 44709/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of rejected second-instance arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44709/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal. The appellant argued for a technical document's inclusion in the trial file, but the court found the new grounds were non-specific and lacked critical argumentation. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it reproduces and reiterates the same grounds proposed in the appeal and motivatedly rejected in the second instance, as such appeals do not critically confront the contested arguments but merely generically lament a presumed lack of logic or legality in the reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetition of rejected arguments lack of critical argumentation second instance rejection generic legal complaints censura dell'apprezzamento delle prove censura costituzionale esame nel merito

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CHIO VINCENZO nato a TRANI il 25/10/1985 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; vft-

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Di Chio Vincenzo; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge in relazione all'acquisizione al fascicolo per il dibattimento del documento contenente i rilievi tecnici effettuati dalla P.G., non è consentito perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si veda pagina 3), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ribadito in tal senso il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608- 01); atteso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre