Cassation appeal dismissed for lack of critical analysis of sentencing arguments and insufficient motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of critical analysis of the lower court's reasoning regarding sentencing and the denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued that the appellate court failed to adequately justify its decision on recidivism and mitigating factors, but the Court found the penalty determination sufficiently motivated according to established interpretative principles. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 60, comma 1, c.p.; Art. 62 bis c.p.: The appeal is inadmissible if the judgment lacks a critical analysis of the arguments supporting the decision, and the court is not required to evaluate every single defensive argument, only those of preponderant relevance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMICONE IOIME EMANUELE nato a NAPOLI il 11/02/1988 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Amicone Ioime Emanuele ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale è stata riformata limitatamente al trattamento sanzionatorio la pronuncia resa in data 1 giugno 2017 dal Tribunale di Napoli di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, all'art.337 commesso in Giugliano in Campania il 20 gennaio 2015 con recidiva reiterata specifica infraquinquennale; considerato che il ricorrente, ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena (conferma della recidiva e diniego delle circostanze attenuanti generiche), che ritiene non adeguatamente motivata dai giudici territoriali; considerato che il motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendo stata la misura della pena congruamente motivata in linea con i princìpi interpretativi dettati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247839 — 01); rilevato che, in ogni caso, la pena irrogata è comunque inferiore alla misura media edittale (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01;
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243) e che la ratio della disposizione di cui all'art.62 bis cod. pen., che attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici, gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, non impone, tuttavia, al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così