Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44535/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of critical analysis of sentencing arguments and insufficient motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44535/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of critical analysis of the lower court's reasoning regarding sentencing and the denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued that the appellate court failed to adequately justify its decision on recidivism and mitigating factors, but the Court found the penalty determination sufficiently motivated according to established interpretative principles. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 60, comma 1, c.p.; Art. 62 bis c.p.: The appeal is inadmissible if the judgment lacks a critical analysis of the arguments supporting the decision, and the court is not required to evaluate every single defensive argument, only those of preponderant relevance.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility lack of critical analysis sentencing motivation requirements generic mitigating circumstances recidivism evaluation penal proportionality court costs and fines attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 60, comma 1, c.p.
Art. 62 bis c.p.
Corte cost. n. 186/2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010
268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendo stata la misura della pena congruamente motivata in linea con i princìpi interpretativi dettati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv.
Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019
247839 — 01); rilevato che, in ogni caso, la pena irrogata è comunque inferiore alla misura media edittale (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMICONE IOIME EMANUELE nato a NAPOLI il 11/02/1988 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Amicone Ioime Emanuele ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale è stata riformata limitatamente al trattamento sanzionatorio la pronuncia resa in data 1 giugno 2017 dal Tribunale di Napoli di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, all'art.337 commesso in Giugliano in Campania il 20 gennaio 2015 con recidiva reiterata specifica infraquinquennale; considerato che il ricorrente, ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena (conferma della recidiva e diniego delle circostanze attenuanti generiche), che ritiene non adeguatamente motivata dai giudici territoriali; considerato che il motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendo stata la misura della pena congruamente motivata in linea con i princìpi interpretativi dettati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247839 — 01); rilevato che, in ogni caso, la pena irrogata è comunque inferiore alla misura media edittale (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01;

Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243) e che la ratio della disposizione di cui all'art.62 bis cod. pen., che attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici, gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, non impone, tuttavia, al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così