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Ordinanza — n. 44481/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to articulate specific grounds beyond generic appeal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44481/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Angelone Paolo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Angelone sought to overturn his conviction for tax evasion by merely reiterating his appellate arguments without detailing specific legal deficiencies in the lower court's reasoning. The court rejected this approach, ruling that cassation grounds must precisely identify argumentative flaws rather than simply lamenting the penalty's severity or rehashing prior submissions.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.; Art. 363, c. 1, n. 4 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely reiterates appellate arguments without articulating specific grounds of law or fact sufficient to demonstrate a defect in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility failure to articulate grounds generic penalty complaint tax evasion conviction procedural requirements allegazioni di persecuzione contraddittorie azione revocatoria delitto contro l'ambiente

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.
Art. 363, c. 1, n. 4 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441
Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704
Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGELONE PAOLO nato a TORRE DEL GRECO il 03/03/1983 avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 7 luglio 2020, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui Angelone Paolo era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'Angelone ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per vizio di motiva- zione, riportandosi alle censure già proposte con l'atto di appello e dolendosi del trat- tamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Il ricorrente si limita a richiamare il contenuto dell'atto di appello e a dolersi dell'entità eccessiva della pena irrogata, senza 'articolare le censure in termini suffi- cientemente dettagliati. Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441).

Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704). Peraltro, il ricorrente si limita a richiamare i motivi di appello senza riportarli nel ricorso in oggetto.

2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 ottobre