Italian court dismisses appeal as manifestly unfounded due to lack of specific reasoning for equivalence of generic mitigating factors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ivan Guttà inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Guttà challenged the sentencing by arguing that generic mitigating factors should prevail over an aggravating factor, but the first-instance court did not explain why the equivalence was illogical. The appellate court found the appeal manifestly unfounded because it failed to provide specific reasons for its conclusion on the equivalence of factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when the lower court fails to provide specific reasoning for why the equivalence of mitigating and aggravating factors is illogical or contradictory.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUTTA' IVAN nato a CATANIA il 22/08/1992 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Ivan Guttà avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorrente contesta genericamente il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti rispetto alla contestata aggravante; rilevato che il motivo è manifestamente infondato, posto che al ricorrente è stata irrogata la pena edittale minima (1 anni, vedi sentenza 1° grado, p.2), • _ mentr Vést -cru-sione della prevalenza delle generiche non viene in alcun modo indicata la ragione per cui il giudizio di equivalenza risulterebbe illogico o contraddittorio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del l,à ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente