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Ordinanza — n. 44279/2023 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed for inadmissibility as appeal was generic and did not specifically contest recidivism prerequisites.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44279/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Zemzemi Wassim inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant had broadly contested the punitive treatment without specifically challenging the prerequisites for recidivism, which the court deemed a manifestly unfounded ground. Consequently, the court rejected the argument that the recidivism issue was implicitly covered by the general challenge to the sentence.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must specifically address the legal grounds for conviction or sentencing; a generic challenge to the punitive treatment without pinpointing the lack of recidivism prerequisites renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal recidivism prerequisites generic challenge specificity requirement court costs and fine motivi di cassazione recidiva nell'infrazione inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZEMZEMI WASSIM nato il 23/08/1997 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Zemzemi Wassim avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che è manifestamente infondato il motivo concernente il riconoscimento della recidiva, posto rirgíTh di appello era stato genericamente contestato il trattamento sanzionatorio e non, nello specifico, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della recidiva, né può recepirsi la tesi difensiva secondo cui il motivo relativo alla recidiva debba ritenersi implicitamente ricompreso in quello attinente al trattamento sanzionatorio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. .

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente