Italian court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appellant's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a lower court's finding of liability for injuries, but the court found his arguments generic and insufficiently specific regarding the evidence presented. Consequently, the appeal was rejected because it failed to address the specific factual and evidentiary points raised by the defense and the fact-finding commission.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in the file; generic objections regarding the evaluation of evidence or the attribution of liability are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONAIUTO CIRO nato a NAPOLI il 11/11/1992 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; T OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché genericamente proposto rispetto all'incensurabile attribuzione al ricorrente della imputabilità sul corretto rilievo della risalenza della documentazione prodotta dalla difesa e della piena Imputabilità dimostratay dalla stessa commissione del fatto e dalla condotta processuale; come pure rispetto valutazione del compendio probatorio, essendo stata correttamente valutata la portata del compendio dichiarativo;
Ritenuto che il secondo motivo è parimenti generico rispetto alla motivata adeguatezza del compendio dichiarativo a sostegno della responsabilità in ordine alle lesioni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/9/2023