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Ordinanza — n. 44111/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as manifestly generic, citing lack of specific legal comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44111/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Francesco Hasni, challenged a lower court ruling but failed to provide specific arguments. The court rejected the appeal because the submitted grounds were merely a list of legal principles without any comparison to the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 370 c.p.c.; Art. 371 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly generic, consisting only of a list of legal principles without a specific comparison to the reasons of the contested decision.

Parole chiave

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manifestly generic appeal inadmissible procedural grounds lack of legal comparison Corte di Cassazione procedural costs award censure procedurali procedure di ricorso censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 370 c.p.c.
Art. 371 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASNI FRANCESCO nato a MONTEBELLO IONICO il 27/10/1998 avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; )7( OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è manifestamente generico, limitandosi ad una elencazione di principi di diritto senza alcun confronto con le ragioni della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2023