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Ordinanza — n. 44110/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic repetition of already rejected arguments regarding sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44110/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for omitted statutory mitigating circumstances and a specific reduction under Article 62 of the Penal Code. The court rejected these claims as a generic repetition of arguments already thoroughly examined and dismissed in the lower court's judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 62 n. 4 c.p.; The appeal is inadmissible when it constitutes a generic reproduction of criticisms already adequately examined and rejected with correct reasoning in the contested judgment.

Parole chiave

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generic repetition of arguments inadmissible appeal omitted mitigating circumstances Article 62 Penal Code court costs and fine motivi di cassazione ricorso per risarcimento danni ricorso di annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 62 n. 4 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICONE ANIELLO nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 16/04/1975 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso è generica riproduzione di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti con riferimento: - alla omessa applicazione delle attenuanti generiche ( primo e terzo motivo) con riguardo alla esclusione della incompatibilità tra l'omesso riconoscimento e la qualificazione dell'ipotesi lieve ed alla inincidenza delle dichiarazioni spontanee dell'imputato; - alla omessa applicazione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ( secondo motivo) con riguardo alla ineccepibile valutazione degli indici fattuali posti a sostegno del diniego ( v. pg. 5 della sentenza);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eure tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2023