Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual reference to the challenged judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Sparacio inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a violation of criminal law principles, but the court found the sole ground of appeal lacked the required specificity under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected because it merely cited general jurisprudential principles without referencing specific provisions of the contested judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; An appeal ground is inadmissible if it consists solely of the enunciation of legal principles or norms without a minimal reference to the specific provisions of the challenged judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPARACIO GIUSEPPE nato a PALERMO il 03/05/1990 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Giuseppe Sparacio deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di c:ui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; Considerato che è inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che si risolvtik nella mera enunciazione dei principi giurisprudenziali (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611) e delle norme di legge, privi di un pur minimale riferimento alle statuizioni della sentenza impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2023.