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Ordinanza — n. 43773/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal for lack of specific grounds and failure to prove non-punishment cause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43773/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible due to a lack of specific grounds and insufficient factual support. The appellant failed to articulate precise criticisms regarding the lower court's findings on criminal responsibility or the excessive sentence, violating procedural requirements for admissibility. Furthermore, the claim of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code was rejected because the appellant provided no concrete facts or legal arguments to justify its application in this specific case.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) and lett. d) del codice di procedura penale; Art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale; Art. 131-bis del codice penale: An appeal is inadmissible if grounds are generic or lack specific factual and legal arguments required to enable the court of legality to exercise its review.

Parole chiave

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lack of specific grounds inadmissible appeal non-punishment cause procedural requirements criminal responsibility Cassa delle ammende Article 131-bis motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Considerato che le doglianze con cui il ricorrente eccepisce l'eccessività della pena irrogata e la mancata esclusione della recidiva sono prive dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Considerato che le doglianze con cui il ricorrente eccepisce l'eccessività della pena irrogata e la mancata esclusione della recidiva sono prive dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Considerato che il terzo motivo con cui il ricorrente invoca il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è generico.
art. 131-bis cod. pen
Considerato che il terzo motivo con cui il ricorrente invoca il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOTITO ANTONIO nato a POLISTENA il 23/09/1984 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Lotito Antonio; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, sono aspecifici in quanto reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste. Considerato che le doglianze con cui il ricorrente eccepisce l'eccessività della pena irrogata e la mancata esclusione della recidiva sono prive dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., deve essere ricordato in proposito che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01).

Considerato che il terzo motivo con cui il ricorrente invoca il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è generico. Il tema non ha formato oggetto di trattazione nel giudizio di merito e, pertanto, dalla sentenza non è dato rilevare alcun elemento al quale possa essere agganciata la relativa valutazione. Dal canto suo, parte ricorrente, che ne ha comunque l'onere (pena la genericità del ricorso ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 581, c. 1, lett.

d) e 591, c. 1, lett. c), cod. proc. pen.), ha omesso ogni allegazione sul punto, essendosi limitata a richiamare le condizioni di astratta operatività dell'istituto, ma non anche quelle in fatto e in diritto che giustifichino, nel caso concreto, una valutazione nel senso sollecitato con conseguente inammissibilità del ricorso per difetto di specificità del motivo. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settem