Cassation appeal dismissed as improper execution opposition; confiscation order not appealable via cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court dismissed the cassation appeal filed by Rosa Fulvio against a GIP order dismissing charges and ordering firearm confiscation. The applicant argued for direct review, but the Court held that non-mandatory confiscation orders are not subject to cassation. Consequently, the appeal was reclassified as an improper execution opposition, and the case was remitted to the GIP for further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 568, comma 5, cod. Proc. pen.; While non-mandatory confiscation orders are not directly appealable via cassation, a petition challenging such an order is reclassified as an execution opposition if the petitioner demonstrates an intent to subject the act to judicial review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSA FULVIO nato a ROMA il 15/03/1946 avverso il decreto del 21/03/2023 del GIP TRIBUNALE di VITERBOt dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Fulvio Rosa ricorre per cassazione avverso il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo, in data mafzo 2023, su conforme richiesta del pubblico ministero, disponeva l'archiviazione del procedimento a suo carico e, nel contempo, ordinava la confisca ed il versamento presso la competente direzione di artiglieria del fucile in sequestro; ricordato che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che il decreto di archiviazione con cui il giudice per le indagini preliminari disponga la confisca non obbligatoria per legge di un bene sottoposto a sequestro non è abnorme e, pertanto, non è impugnabile mediante ricorso per cassazione, ma è soggetto esclusivamente al rimedio dell'incidente di esecuzione (Sez. 3, Ord. n. 842 del 15/11/2019, dep. 2020, Rv. 278280;
Sez. 1, sent. n. 5982 del 21/09/2016, dep. 2017, Rv. 269187; Sez. 4, Ord. n. 46422 del 23/10/2015, Rv. 265203); con riguardo alle difformi opinioni che si registrano circa la possibilità di conversione del ricorso ex art. 568, comma 5, cod. Proc. pen. ritiene il Collegio che meriti continuità l'indirizzo da ultimo espresso da Sez. 3, Ord. N. 842/2019 cit. che ha ampiamente e condivisibilmente argomentato circa la riconducibilità dell'incidente di esecuzione, non qualificabile in senso stretto come mezzo di impugnazione, nella generale categorie dei "gravami" suscettibili di riqualificazione allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo improprio rispetto a quello legislativamente previsto, dovendosi in tal caso il giudice limitare, a norma dell'art. 568, comma 5, cod.
Proc. Pen. a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento e l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti al giudice competente (Sez. U, Ord. n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221; Sez. 3, n. 40381 del 17/05/2019, Rv. 276934; Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, dep. 2021, Rv. 2130168); Ritenuto, alla stregua delle considerazioni che precedono, che il ricorso deve essere qualificato come opposizione all'esecuzione con conseguente trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo per l'ulteriore corso;
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Viterbo. Così deciso il 13 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il