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Ordinanza — n. 43459/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against execution penalty revocation as error of fact claims are inadmissible against surveillance magistrates.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43459/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the court erred in assessing the condemned's conduct regarding the revocation of semi-liberty. The court ruled that such appeals cannot be filed against decisions by the surveillance magistrate during sentence execution.

Regesto Legislator

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Art. 625 bis c.p.p.; The extraordinary appeal for error of fact cannot be lodged against measures adopted by the surveillance magistrate during the execution of the penalty.

Parole chiave

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extraordinary appeal error of fact surveillance magistrate decisions execution of penalty semi-liberty revocation inadmissibility of appeal errore nella commisurazione della pena correzione di errore materiale sviamento della giustizia

Disposizioni normative citate

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Art. 625 bis c.p.p.
art. 625 bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Rv. 279530
Rv. 269789
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALANGA ANIELLO nato a TORRE ANNUNZIATA il 16/07/1959 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. da Aniello Falanga avverso la sentenza di questa Corte di Cassazione del 2:2 giugno 2022 di inammissibilità del ricorso in tema di esecuzione della pena ed in particolare di revoca della misura della semilibertà e di rigetto dell'istanza di differimento della pena Visti gli atti e la sentenza impugnata;

Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole dell'errore in cui era incorsa questa Corte nel valutare la condotta tenuta dal condannato; rilevato che il ricorso straordinario per errore di fatto non può essere proposto avverso i provvedimenti adottati dalla magistratura di sorveglianza nel corso dell'esecuzione della pena (Rv. 279530, 269789). Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 18 ottobre 2023.