Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as generic mitigating circumstances denial was properly reasoned by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in denying generic mitigating circumstances, claiming the trial judge failed to consider all favorable elements. The court rejected this, citing established precedent that a lower court only needs to address decisive factors when refusing mitigation, which it did by highlighting the public official's multiple crimes against vulnerable victims.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The denial of generic mitigating circumstances is not admissible on cassation if the court of first instance properly identifies and relies on decisive negative factors, as it is not required to examine every single favorable element presented by the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELEONIBUS ANGELO nato a PUTIGNANO il 10/07/1984 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di DELEONIBUS ANGELO per i delitti di cui agli artt.110, 81 e 479 cod. pen., in relazione all'art. 476, comma 2, cod. pen.; 81, 582, 612, comma 2, e 61 n. 9 cod. pen. e 610 cod. pen., escludendo l'aggravante di cui all'art. 476, c:omma 2, cod. pen. quanto al primo delitto e rideterminando la pena inflitta, escludendo la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, con il quale il ricorrente di duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è non consentito in questa sede e, comunque, manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disatIresi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244): il che è quanto accaduto nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha motivato il mancato riconoscimento del beneficio richiesto valorizzando le plurime condotte delittuose poste in essere dal pubblico ufficiale in danno di un numero elevato di persone offese, violando clamorosarnente i doveri inerenti la pubblica funzione esercitata ed approfittando della condizione di particolare! vulnerabilità delle vittime (vedasi pag. 10 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il C