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Ordinanza — n. 43190/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of merit regarding sentencing increase.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43190/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Filippo Chieco's appeal against the second-instance conviction inadmissible. The lower court confirmed Chieco's guilt for aggravated theft and imposed a sentence based on the continuation of crimes, which the appellant contested as excessive. The court rejected the appeal because the sole ground of complaint concerned the punitive treatment rather than a substantive legal error, rendering the request inadmissible under procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 609, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the only ground of complaint concerns the punitive treatment of the sentence and is not based on a substantive legal error or lack of adequate examination of defense arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal punitive treatment continuation of crimes sentencing increase procedural inadmissibility recidiva nell'infrazione altri capi d'accusa reato continuato

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
3 e 4 della sentenza impugnata); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Art. 609, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIECO FILIPPO nato a CERIGNOLA il 11/07/1980 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del 8 luglio 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Filippo Chieco per il reato di furto pluriaggravato e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e alla recidiva e ritenuto il vincolo della continuazione, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato è inammissibile poiché l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole del mancato contenimento nel minimo dell'aumento per la continuazione, è inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0