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Ordinanza — n. 43155/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific legal arguments regarding sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43155/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the appellate court had already thoroughly evaluated and rejected these defenses with logical and legal reasoning. Consequently, the court held that the appeal failed to critically analyze the contested arguments, rendering it non-compliant with procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; An appeal ground is inadmissible if it lacks specificity by failing to critically analyze the contested arguments or by being too generic to correlate with the complexity of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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lack of specificity Article 581 procedural code generic appeal grounds sentencing mitigation inadmissible appeal motivi di cassazione attenuazione della pena caso di rigore

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLON MATTEO nato a ROMA il 08/11/1983 avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Molon Matteo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui si contesta - in modo, peraltro, generico - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in maniera prevalente rispetto alla contestata aggravante con conseguente rideterminazione della pena è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano pagg. 1-2 della sentenza impugnata, ove il giudice del merito ha indicato le circostanze sintomatiche «di indubbia gravità del fatto» ostative al riconoscimento delle suddette attenuanti); che, quanto alla dosimetria della pena, l'onere argomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena attestata sui minimi edittali (si veda, in particolare, pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023 Il Consigliere tensore Il