Italian court dismisses appeal as generic and vague, failing to specify grounds for alleged motivation defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal filed by Hamid Ellouani inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant contested a motivation defect under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found the argument generic and indeterminate. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the requirements of Article 581, preventing the appellate judge from exercising its supervisory role.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal alleging a defect in the reasoning of a judgment is inadmissible if it is generic and fails to specify the elements underlying the criticism, thereby preventing the appellate court from identifying the grounds for its review.
Parole chiave
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te ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELLOUANI HAMID nato il 21/03/1970 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ellouani Hamid, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023