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Ordinanza — n. 43111/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of fault in filing the appeal against the second-instance judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43111/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate fault in the determination of inadmissibility. The second-instance court correctly found that the appellant's repeated violation of the parking ban constituted a punishable offense without requiring proof of public danger. Consequently, the appellant bears the procedural costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the party has not shown fault in the determination of inadmissibility, thereby shifting the burden of costs to the appellant.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility fault in filing appeal procedural costs allocation parking ban violation second instance judgment esclusione sociale allontanamento malgrado rischio di persecuzione violazione dei diritti della personalità

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEMET ELVIS nato il 24/06/1981 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Considerato che Memet Elvis ricorre per cassazione averso la sentenza in epigrafe indicata deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di cui all'art. 10, comma secondo, D.L. n. 14 del 2017, deducendo che la presenza dell'imputato nell'area di parcheggio a lui preclusa dal Questore di Milano, non ha determinato alcuna situazione di pericolo per la sicurezza pubblica, non essendo state realizzate condotte estorsive connesse all'attività di parcheggiatore abusivo, e trattandosi di una condotta non reiterata.

La censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato, in linea di fatto, che l'imputato è stato sorpreso, per almeno due volte nel periodo oggetto del divieto, nel tratto di zona della città di Milano Bastioni di Porta Volta il cui accesso gli era stato inibito con provvedimento del Questore per un anno. Correttamente poi il giudice a quo ha precisato che la condotta contestata, verificatasi almeno due volte, consiste nella mera violazione dell'ordine del Questore di accedere nella predetta zona, a prescindere dal concreto verificarsi di una situazione di pericolo per la sicurezza urbana dei cittadini e degli utenti della strada, posto che la norma si limita a punire il contravventore del divieto, ed ha evidenziato della condotta.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il P