Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds already rejected by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a conviction for arson and the denial of generic mitigating circumstances, but these arguments were already thoroughly examined and rejected with sound legal reasoning by the Court of Appeal. The Court ruled that the appeal relied on generic grounds merely reproducing the lower court's analysis, which are not permitted in proceedings of legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal in proceedings of legality is inadmissible if it rests on generic grounds that are merely reproductions of profiles already adequately examined and dismissed with correct legal arguments by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REGINA PASQUALE nato a MILANO il 04/02/1970 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Pasquale Regina avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano, in particolare, pagina 7 della sentenza, quanto alla configurabilità del reato di cui all'art. 424, comma primo, cod. pen. ed al pericolo di incendio e le pagine 9 e 10, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 sette