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Ordinanza — n. 42955/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise prescription and recidiva arguments in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42955/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant failed to raise arguments regarding the prescription of the crime and the existence of recidiva during the appeal phase, violating procedural rules. Furthermore, the court rejected the request to re-evaluate witness testimony, affirming that factual assessments remain the exclusive domain of the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 609 comma 3 c.p.p.; Art. 393 bis c.p.: Appeals must specifically cite grounds for violation of law; failure to raise prescription or recidiva in the second instance renders them inadmissible, and the Supreme Court cannot substitute its own evaluation of factual evidence.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility prescription of crime recidiva requirement factual assessment exclusive witness testimony evaluation indennità per testimone attendibilità dei testimoni facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 609 comma 3 c.p.p.
Art. 393 bis c.p.
4 della sentenza); Rilevato che il terzo motivo, relativo alla violazione di legge nella mancata applicazione dell'art. 393 bis cod.
art. 393 bis cod. pen
4 della sentenza); Rilevato che il terzo motivo, relativo alla violazione di legge nella mancata applicazione dell'art. 393 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EMANUELE GAETANO nato a VIBO VALENTIA il 28/07/1975 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con il quale Gaetano Emanuele deduce la violazione della legge penale in relazione alla mancata declaratoria della prescrizione del reato e alla ritenuta sussistenza della recidiva, sono inammissibili ai sensi dell'art. 609, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non sono stati dedotti nei motivi di appello e, comunque, nel giudizio di appello;

Considerato, inoltre, che la Corte di appello nella sentenza impugnata ha rilevato che la recidiva, reiterata specifica e infraquinquennale non è stata impugnata nell'atto di appello (pag. 4 della sentenza); Rilevato che il terzo motivo, relativo alla violazione di legge nella mancata applicazione dell'art. 393 bis cod. pen. è inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione di tale testimonianza nel giudizio di legittimità; Ritenuto, che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 sett