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Ordinanza — n. 42952/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses criminal appeal as inadmissible for generic arguments and unfounded legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42952/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The court found the first and third grounds generic and merely repetitive of issues already adequately examined and dismissed by the lower court with correct legal reasoning. Additionally, the second ground was rejected as manifestly unfounded because the lower court correctly qualified the criminal conduct based on the quantity of drugs and number of doses found.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.; Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.p.: Appeals are inadmissible when grounds are generic, merely repetitive of prior judicial assessments, or manifestly unfounded due to correct factual and legal evaluation by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds repetitive arguments manifestly unfounded criminal procedure drug trafficking court costs imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.
Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISAFI VINCENZO nato a CATANZARO il 26/06/1991 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Crisafi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo e terzo motivo di ricorso sono inammissibili perché generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano le pagine da 4 a 7, par. 4.1, quanto al giudizio di responsabilità ed alla illecita destinazione della sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità dell'imputato e la pagina 8, par. 4.3, quanto al giudizio di bilanciamento); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato dovendosi reputare corretta, alla luce degli elementi emergenti dalla sentenza impugnata, avuto riguardo alle modalità e circostanze della condotta, al quantitativo di sostanza rinvenuta, al numero di dosi ricavabili (10.876), la qualificazione giuridica della condotta criminosa; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 Il Consiglier ,— tensor Il PresidJnte