Criminal appeal dismissed for inadmissibility; appellate court's factual assessment of mitigating circumstances is non-appealable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared Maurizio Giordano's appeal inadmissible regarding the denial of generic mitigating circumstances. The appellate court legitimately rejected the defendant's justifications based on prior criminal records and factual findings that contradicted his claims. The Court upheld this decision because factual evaluations of mitigating factors are non-appealable unless the reasoning is contradictory or ignores statutory elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The appellate court's factual judgment on generic mitigating circumstances is non-appealable in cassation proceedings, provided the reasoning is consistent and accounts for the relevant statutory elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO MAURIZIO nato a CATANIA il 01/01/1996 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Maurizio Giordano deduce la violazione dell'art. 62-bis cod. pen., in quanto la Corte di appello ingiustificatamente non avrebbe considerato le giustificazioni addotte dall'imputato per la propria condotta; Considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex plurimis:
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); Ritenuto, pertanto, che il motivo è inammissibile, in quanto la Corte di appello, con motivazione congrua ed effettiva, ha legittimamente posto a fondamento della mancata concessione delle attenuanti generiche i precedenti penali, anche specifici, dell'imputato e il rilievo che le giustificazioni addotte erano state smentite dagli accertamenti svolti dagli inquirenti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembr