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Ordinanza — n. 42918/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for being generic and merely reproducing facts already judged.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42918/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Klaas Patrir Dinità inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued against the lower court's judgment regarding criminal liability, but the court found the appeal generic and merely repetitive of facts already thoroughly examined. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was condemned to pay expenses and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic, lacks specific grounds, and merely reproduces facts already adequately examined and dismissed by the trial judge with correct legal arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds repetitive facts criminal liability court costs Corte di Cassazione procedural dismissal motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DINITA' KLAAS PATRIR nato il 31/07/1985 avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Klaas Patrir Dinità avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché generico, versato in fatto e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità per il reato ascritto già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 set