Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of lower court rejection and lack of specificity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Valenti inadmissible and ordered him to pay court costs. Valenti argued that the lower court failed to apply the non-prosecution cause under Article 393-bis of the Penal Code, but the court found this claim to be a mere repetition of a previously rejected argument. Furthermore, the court determined the appeal was aspecific because it did not meaningfully contrast with the reasoning of the Court of Appeal's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393 bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if the complaint merely reiterates a rejected lower court argument without providing new specific grounds that contrast with the existing reasoning.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTI SALVATORE nato a PALERMO il 27/03/1963 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Salvatore Valenti deduce la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 393 bis cod. pen.; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve in una mera reiterazione di Lina censura già svolta in grado di appello e motivatamente disattesa dalla Corte di appello;
Ritenuto, parimenti, che la Corte di appello, con motivazione congrua ed effettiva, ha rilevato come i sanitari non abbiano in alcun modo agito con modalità scorrette arbitrarie e offensive e, dunque, il motivo si rivela aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023