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Ordinanza — n. 42909/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of lower court rejection and lack of specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42909/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Valenti inadmissible and ordered him to pay court costs. Valenti argued that the lower court failed to apply the non-prosecution cause under Article 393-bis of the Penal Code, but the court found this claim to be a mere repetition of a previously rejected argument. Furthermore, the court determined the appeal was aspecific because it did not meaningfully contrast with the reasoning of the Court of Appeal's decision.

Regesto Legislator

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Art. 393 bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if the complaint merely reiterates a rejected lower court argument without providing new specific grounds that contrast with the existing reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility repetition of argument lack of specificity non-prosecution cause Article 393 bis Court of Cassation procedural dismissal reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 393 bis cod. pen.
art. 393 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTI SALVATORE nato a PALERMO il 27/03/1963 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Salvatore Valenti deduce la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 393 bis cod. pen.; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve in una mera reiterazione di Lina censura già svolta in grado di appello e motivatamente disattesa dalla Corte di appello;

Ritenuto, parimenti, che la Corte di appello, con motivazione congrua ed effettiva, ha rilevato come i sanitari non abbiano in alcun modo agito con modalità scorrette arbitrarie e offensive e, dunque, il motivo si rivela aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 settembre 2023