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Ordinanza — n. 42302/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded nature and lack of merit in the appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42302/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal filed by Mirko Soro inadmissible and ordered him to pay legal costs. The defense argued for a violation of law and defects in reasoning regarding the arson conviction and sentencing. The court rejected these claims, finding the lower courts' factual assessments and penalty adequacy were properly motivated and thus unchallengeable in a review of legality.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, as the lower courts' factual findings and sentencing adequacy are properly motivated and unchallengeable in a review of legality.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifestly unfounded appeal arson conviction review sentencing adequacy assessment legal costs award motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORO MIRKO nato a CAGLIARI il 22/11/1976 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata ) ‘41) fro,f)vi.in I i ;--orto frn rt5tnig Considerato che il ricorso è manifestamente infondato; Rilevato, infatti, che il difensore di Mirko Soro ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge ed il vizio di motivazione; Ritenuto, al riguardo, che la valutazione probatoria e l'accertamento della obiettiva sussistenza nella condotta dell'imputato degli elementi costitutivi del contestato delitto di incendio, insieme con la statuizione di adeguatezza della pena inflitta, risultano, invero, puntualmente e coerentemente motivati da entrambi i giudici di merito con riferimento a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità;

Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.