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Ordinanza — n. 42295/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for carrying knives, ruling lower court's implicit leniency finding was valid.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42295/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giordano Paolini inadmissible, upholding the Teramo Tribunal's conviction for carrying two knives. The lower court found Paolini responsible based on witness testimony and the location of the weapons, while implicitly applying Article 131-bis of the Penal Code regarding the minor nature of the offense. The Court rejected the claim that the first-instance judgment lacked sufficient reasoning, noting that implicit references to mitigating circumstances are legally permissible.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 585, comma 4 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation may recognize the lack of prerequisites for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code through implicit motivation, and appeals challenging such implicit reasoning are inadmissible if the lower court provided coherent factual grounds.

Parole chiave

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carrying weapons minor offense implicit motivation inadmissible appeal Article 131-bis criminal liability procedural costs porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 4, comma 1, lett. b, n. 110, c.p.
Art. 131-bis c.p.
Art. 585, comma 4, c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
art. 131-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo
(particolare tenuità del fatto), questa Corte ha già chiarito che l'assenza dei presupposti per l'applicazione della relativa causa di non punibilità può essere rilevata dal giudice di merito anche con motivazione implicita (Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv.
Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera
268499), eventualmente riferita ad elementi circostanziali del reato (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAOLINI GIORDANO nato a ATRI il 16/06/1981 avverso la sentenza del 23/01/2023 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva contenente motivi aggiunti e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di Teramo - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha ritenuto Giordano Paolini responsabile del reato di cui all'art. 4 1.110/75 (per il quale ha riconosciuto sussistente l'ipotesi di lieve entità ed ha inflitto la condanna ad euro 2.000 di ammenda) per la mancanza di alcuna valida giustificazione rispetto alla detenzione di due coltelli, rinvenuti all'interno di un marsupio che il ricorrente teneva in mano nel corso di un controllo effettuato dalla Polizia stradale (a seguito di un incidente nel quale era rimasta coinvolta la vettura dal medesimo condotta);

Rilevato che il Tribunale ha ritenuto dimostrata la responsabilità dell'imputato sulla base delle dichiarazioni degli operanti che avevano rinvenuto i due coltelli all'interno del marsupio sopra indicato, dal quale il Paolini aveva estratto i propri documenti per mostrarli alla polizia a riprova che le armi erano effettivamente in suo possesso; Considerato che rispetto alla negata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto), questa Corte ha già chiarito che l'assenza dei presupposti per l'applicazione della relativa causa di non punibilità può essere rilevata dal giudice di merito anche con motivazione implicita (Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499), eventualmente riferita ad elementi circostanziali del reato (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 270033); motivazione da cui si possa ricavare la valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto degli indici qualificatori indicati dall'art. 133, primo comma, cod. pen. (modalità della condotta, grado di colpevolezza da essa desumibile, entità del danno o del pericolo:

Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); Ritenuto che la sentenza impugnata non èialla stregua di ciò, sul punto eccepibile, richiamando essa precise ragioni a sostegno della non occasionalità della condotta desunta delle caratteristiche delle due armi bianche sequestrate e dei precedenti penali del Paolini; Rilevato che il ricorrente, rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in sostanza chiede una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito;Considerato, infine, che la inammissibilità del ricorso determina la inammissibilità dei motivi aggiunti a norma dell'art.585, comma 4, cod. proc. pen.;

Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28