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Ordinanza — n. 41682/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it seeks re-evaluation of evidence outside judicial review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41682/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate evidence regarding the defendant's contribution and the absence of deceptive tactics. The court rejected this, noting that the first-instance judges had already provided sound logical and legal reasoning for their conviction, making any request for re-evaluation of evidence irrelevant to the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are limited to reviewing the legality of judgments and cannot serve as a vehicle for re-evaluating evidence or requesting alternative interpretations of factual findings already clearly established by the trial court.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility scope of review evidence re-evaluation judicial reasoning accuse di truffa censura dell'apprezzamento delle prove ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTICELLO VITA CARMELA nato a TRAPANI il 25/08/1950 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, in punto di prova del contributo concorsuale dell'imputata e di carenza degli artifici e raggiri, reiterando censure già disattese, sono comunque volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento su entrambe i punti (si vedano, in particolare, pagg. 2-5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023.