Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise recidiva argument in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible because the defendant failed to raise the recidiva argument during the second instance proceedings. Although the appellant contested the recidiva under Article 99 of the Penal Code, the court found this specific ground was not included in the appeal grounds submitted to the Court of Appeal. Consequently, the appeal was rejected as untimely under procedural rules requiring prior deduction of such legal censure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 99 comma 4 cod. pen.: An appeal is inadmissible if a ground of law, such as recidiva, is not previously raised as a specific motive in the second instance judgment.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANI MASSIMILIANO nato a FERRARA il 03/10/1968 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Sani Massimiliano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla contestata recidiva di cui all'art. 99 comma 4 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag.
1) e dai contenuti dell'atto di appello, che aveva contestato esclusivamente il profilo riguardante l'affermazione di responsabilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il consii\liere estensore Il rsidente