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Ordinanza — n. 41121/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as new grounds lack record and suspended sentence review is inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41121/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant raised two new grounds: a novel claim regarding damage offenses and a challenge to the denial of a suspended sentence. The court rejected the first ground because the lower court's record showed no prior complaint on this issue, and dismissed the second because the denial of a suspended sentence is not subject to cassation review when the first-instance judgment is logically and legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 2 and n. 5 c.p.p.; The Court of Cassation cannot examine new grounds of appeal not previously raised, and it lacks jurisdiction to review the decision on a suspended sentence if the first-instance judgment is reasoned in accordance with the law and logical canons.

Parole chiave

Generato dall'IA
new grounds of appeal suspended sentence review inadmissible cassation record of complaints logical canons of judgment riscossione di pene pecuniarie pene condizionali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 2 and n. 5 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORELLI PIERLUIGI nato a PARMA il 14/10/1946 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna - per quanto qui di interesse - ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Parma aveva condannato Torelli Pierluigi per i reati di cui agli artt. 388, comma 2, 513 e 635 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta il vizio di erronea applicazione della legge penale in relazione al reato di danneggiamento, è inedito, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine al tema dedotto con il ricorso in cassazione; - che il secondo motivo, con il quale il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, è inammissibile, atteso che, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato dì legittimità quando la decisione in ordine alla pena sospesa sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, come avvenuto nel caso in esame, ove il giudice di merito (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata) ha ritenuto dì non potere effettuare un "positivo giudizio prognostico", in considerazione «dell'atteggiamento propenso alla commissione di condotte illegali» e «dell'assenza di ogni segno di resipiscenza»; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso