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Ordinanza — n. 41104/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argument on evidence impact.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41104/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Muntean Tiberiu and Pacurar Victor inadmissible. The appellants argued that evidence obtained illegally during preliminary investigations should be excluded under Articles 512 and 512-bis of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this generic complaint because the applicants failed to demonstrate how excluding the evidence would alter the conviction, which relied primarily on the victim's statements and medical certificates.

Regesto Legislator

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Art. 512, Art. 512-bis c.p.p.: A cassation ground alleging the inadmissibility of evidence must specifically illustrate the impact of its exclusion on the proof of guilt; generic complaints are inadmissible.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility Illegal evidence exclusion Proof of guilt impact Specificity requirement Code of Criminal Procedure sufficienza della testimonianza prova insufficiente dell'aggravamento clinico facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 512 c.p.p.
pen., per avere il giudice di primo grado acquisito, ex art. 512 cod.
Art. 512-bis c.p.p.
pen., per avere il giudice di primo grado acquisito, ex art. 512 cod.
art. 512 cod. proc. pen
pen., per avere il giudice di primo grado acquisito, ex art. 512 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sent. n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina
Sez. H, n. 30271 dell'11/05/2017, De Matteis
Sez. H, n. 30271 dell'11/05/2017, De Matteis, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MUNTEAN TIBERIU nato a BARU( ROMANIA) il 08/03/1961 PACURAR VICTOR nato il 03/12/1972 avverso la sentenza del 21/06/2016 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del Tribunale di Torino che aveva condannato Muntean Tiberiu e Pacurar Victor per il reato di lesioni personali aggravate; - che, avverso detta sentenza, con un unico atto, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori; - che l'unico motivo - con il quale i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 512 e 512-bis cod. proc. pen., per avere il giudice di primo grado acquisito, ex art. 512 cod. proc. pen., le dichiarazioni rese durante le indagini preliminari da Ungureanu Manuela - è inammissibile in quanto generico, dal momento che, per la giurisprudenza di legittimità, «nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta prova di resistenza, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti e ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento» (Sez. 2, Sent. n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269218;

Sez. H, n. 30271 dell'11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303); che, nel caso di specie, il motivo non è scandito dall'esposizione delle ragioni per cui, espunto l'elemento ritenuto inutilizzabile, sarebbe venuta meno la prova della responsabilità degli imputati, che, peraltro, sembra essere basata fondamentalmente sulle dichiarazioni della persona offesa e sul certificato medico (cfr. pagina 6 della sentenza impugnata); - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così de