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Ordinanza — n. 40893/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being a mere reproduction of already reviewed facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40893/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised merely reproduced facts already thoroughly examined by the lower court. The appellant argued against a conviction for tax evasion, but the court found his defense contained no new legal arguments distinct from those previously rejected. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if the grounds raised are merely a reproduction of facts and legal assessments already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mere reproduction of facts tax evasion criminal law review of merits procedural costs and fine elusione fiscale tentata sottrazione d'imposta evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAITI EGIDIO SALVATORE nato a TAORMINA il 01/06/1983 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; --T letto il ricorso proposto nell'interesse di Egidio Salvatore Raiti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo addotto non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito avuto riguardo alla configurabilità del dolo per l'evasione contestata, aspetto non eliso dalla situazione di errore, peraltro apoditticamente, vanamente rassegnata dalla difesa in linea con le puntuali e corrette indicazioni argomentative spese in sentenza; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.