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Ordinanza — n. 40779/2023 — snpen Generato dall'IA

Recourse against recidivism finding dismissed as inadmissible in legality proceedings for being manifestly unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40779/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the appeal inadmissible because the sole ground contesting recidivism is not permitted in legality proceedings and is manifestly unfounded. The appellant argued against the lower court's finding of recidivism, while the Court emphasized that the trial judge correctly applied principles requiring a concrete assessment of the relationship between the current crime and prior convictions under Article 133 of the Penal Code. Consequently, the Court ruled that the appeal must be rejected, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The appeal contesting recidivism is inadmissible in legality proceedings if manifestly unfounded, as the trial judge must conduct a concrete assessment of the link between the current offense and prior convictions rather than relying solely on the gravity of facts or the time elapsed.

Parole chiave

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recidivism assessment legality proceedings inadmissible appeal Article 133 Penal Code manifestly unfounded criminal record evaluation procedural admissibility recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAGLIENTE VITANTONIO nato a CISTERNINO il 03/10/1948 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pagina 5) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'll luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente