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Ordinanza — n. 40765/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and indeterminate, violating procedural requirements for specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40765/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The appellant challenged the declaration of responsibility but failed to specify the exact elements underlying the criticism, rendering the argument indeterminate under the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the appellant could not exercise judicial review without clear, specific points of contention.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; An appeal lacking specific grounds detailing the contested elements is inadmissible because it prevents the reviewing judge from identifying the specific reliefs and exercising their supervisory power.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds indeterminate argument judicial review Code of Criminal Procedure motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIANO GAETANO nato a POLLENA TROCCHIA il 16/03/1971 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda pagina 4), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'11 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente