Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40760/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentative criticism of lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40760/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal was deemed unprovable because it merely reiterated arguments already rejected by the Court of Appeal without providing new substantive criticism. Consequently, the court found the appeal lacked the specific argumentative function required to challenge the lower court's decision on criminal liability.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are merely a pedissequous repetition of those already rejected in the appellate judgment, failing to provide a specific and arguable critique of the lower court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specific criticism reiteration of rejected arguments cassation procedural requirements criminal liability findings rapina qualificata reiterazione di reati penali altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANAA MALEK nato il 05/02/1995 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per le rapine contestate ai capi B e C dell'imputazione, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda, in particolare, pagina 5), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente