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Ordinanza — n. 40635/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against aggravated assault conviction for lack of admissibility of arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40635/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the second-instance conviction for aggravated voluntary injury inadmissible. The appellant argued that the 'group of persons' aggravating circumstance was invalid due to non-simultaneous conduct and that the victim's testimony was unreliable. The court rejected these claims, stating that the presence of multiple accomplices at the scene suffices for the aggravating circumstance and that factual re-evaluation belongs to the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 585 cod. pen.; The aggravating circumstance of acts committed by a group of persons is established by the simultaneous presence of at least two accomplices at the scene and time of the crime, without requiring them to execute the same segment of the typical conduct concurrently; appeals challenging factual findings on such elements are inadmissible.

Parole chiave

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aggravating circumstance group persons voluntary injury aggravated inadmissibility of appeal factual re-evaluation power accomplice presence simultaneity aggressione fisica delitto contro la persona tentate lesioni personali gravi

Disposizioni normative citate

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Art. 585 cod. pen.
art. 585 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, Keita, Rv. 282785
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMIGNANO FRANCESCO PAOLO nato a PALERMO il 31/08/1996 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Comignano Francesco Paolo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali volontarie aggravato, ai sensi dell'art. 585 cod. pen. dalla circostanza del "fatto commesso da più persone riunite";

Considerato che il primo motivo di ricorso — che contesta la sussistenza dell'aggravante delle "persone riunite" in ragione della non simultaneità delle condotte aggressive da parte dell'imputato e del compartecipe (Giorgio Carmelo separatamente giudicato) — è manifestamente infondato perché l'aggravante delle più persone riunite, circostanza che potenzia l'efficacia dell'azione criminosa, viene integrata nel caso (come nella specie) della simultanea presenza di almeno due compartecipi nel luogo e nel momento del fatto, non essendo invece necessario che gli stessi pongano in essere contestualmente il medesimo segmento della condotta tipica (Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, Keita, Rv. 282785);

Ritenuto che il secondo motivo, che contesta la prova del fatto per l'inattendibilità del racconto della persona offesa, devolve al giudice di legittimità elementi di fatto, chiedendo una inammissibile rivalutazione del quadro probatorio; Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pagg. 4 e 5);

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Co