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Sentenza — n. 40597/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment due to factual error causing statute of limitations expiration for assault charges.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40597/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's judgment without remittal because the crimes were extinguished by the statute of limitations. The lower court incorrectly relied on a chronological error regarding the date of the assault, failing to recognize that the second alleged incident occurred simultaneously with the first. Consequently, the defense successfully argued that the prescriptive period had expired, leading the supreme court to declare the offenses time-barred.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.; Art. 160 c.p.: When a judgment relies on a factual error regarding the timing of criminal acts, and this error leads to the conclusion that the statute of limitations has not expired, the judgment must be annulled if the correct chronology demonstrates that the prescriptive period has indeed elapsed.

Parole chiave

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statute of limitations criminal prescription factual error chronological mistake annulment without remittal legitimate defense time-barred offenses crimine di aggressione

Disposizioni normative citate

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Art. 157 c.p.
Art. 160 c.p.
Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che, tenuto conto di 483 giorni di sospensione (cfr.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: APOLLONIO PASQUALE nato a LECCE il 11/10/1973 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna di Apollonio Pasquale per i reati di lesione personale e minaccia, aggravati dall'uso di un'arma e commessi il 18 novembre 2013; mentre ha ridotto la pena ed eliminato le statuizioni civili in conseguenza della revoca della costituzione di parte civile;

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo vizio di motivazione per "travisamento della prova" in punto di esclusione della scriminante della legittima difesa: la Corte di appello nega l'esimente sostenendo che le lesioni, asseritamente reciproche, in realtà si collocherebbero in giorni diversi: il fatto per cui è processo è avvenuto il 18 novembre 2013, mentre l'aggressione "a parti invertite" sarebbe avvenuta il 22 dicembre 2012; in realtà nell'affermare ciò incorre in una evidente errore nella lettura degli atti perché il secondo fatto è avvenuto contestualmente al primo (la data del 22 dicembre 2012 era stata indicata per errore materiale e poi corretta dal giudice in quella del 18 novembre 2013). Il difensore dell'imputato ha depositato una memoria a sostegno del ricorso, con la quale fa rilevare, tra l'altro, il decorso del termine prescrizionale.

3. Il motivo non è manifestamente infondato, tenuto conto che la motivazione fa perno su un dato cronologico errato derivante dalla erronea lettura di una evidenza documentale. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che, tenuto conto di 483 giorni di sospensione (cfr. pagg. 2 e 3 sentenze di appello), il termine massimo di prescrizione dei reati è decorso 11 13 settembre 2022.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Cos