Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and generic complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Toselli Alessandro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's reduction of his sentence and refusal to substitute detention with a non-custodial penalty. The court rejected these arguments as either repetitive of previous appeals or too generic to constitute a valid legal objection.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without providing new, specific, and arguable criticism of the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSELLI ALESSANDRO nato a FOSSANO il 02/08/1983 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Toselli Alessandro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato - rideterminando la pena inflitta in mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa - la pronuncia di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di anni due di reclusione ed euro 800,00 dì multa per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 2 e n. 7 cod. Pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'erroneo riconoscimento delle circostanze aggravanti contestate è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte dì merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione in relazione alla statuizione della corte di appello con cui si è rigattata la richiesta di sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive previste dall'art. 20-bis codice penale, è indeducibile per genericità, limitandosi a lamentare la mancata sostituzione sulla base del comportamento processuale dell'imputato, laddove la corte di appello ha piuttosto inteso evidenziare " i pesanti precedenti" penali risultanti a carico del prevenuto, dando in tal modo congruamente conto delle ragioni poste a base della prognosi negativa evidentemente formulata; prognosi richiesta anche dalla disposizione di cui all'art. 58 I. 689/81, e succ. mod., come rinnovata con la riforma Cartabia di cui al d.lgs. 152/2022;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso