Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40559/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for aggravated attempted theft due to valid private prosecution and proper sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40559/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for aggravated attempted theft. The appellant argued for lack of sentencing motivation and the procedural invalidity of the private prosecution under D.Lgs. 150/22. The court rejected these claims, noting that sentencing must be motivated and that the private prosecution remains valid despite the new law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 133 c.p.; Art. 112 c.p.; Art. 115 c.p.: The Court of Cassation holds that appeals regarding sentencing motivation are inadmissible if the sentence is logically derived, and that the introduction of private prosecution requirements does not invalidate existing valid complaints.

Parole chiave

Generato dall'IA
aggravated attempted theft private prosecution validity sentencing motivation D.Lgs. 150/22 inadmissible appeal criminal procedure Cassa delle Ammende tentato furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 c.p.
Nello specifico il trattamento sanzionatorio è conforme ai criteri di cui all'art. 133, cod.
Art. 112 c.p.
Art. 115 c.p.
D.Lgs. 150/22

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, Sentenza n. 40020 del 18/06/2019
tra tante, Sez. 5, Sentenza n. 40020 del 18/06/2019, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMMED SALISU IBRAHIM JUNIOR nato a TORINO il 05/05/1995 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale, con la quale Mohammed Salisu Ibrahim Junior è stato condannato per il reato di tentato furto aggravato. - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando due motivi; con il primo motivo lamenta la mancanza di motivazione in tenia di determinazione della pena; con il secondo motivo chiede la declaratoria di improcedibilità essendo il reato divenuto procedibite a querela in virtù del d.lgs. 150/22; - che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, afferendo al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, non è consentito in sede di legittimità.

Nello specifico il trattamento sanzionatorio è conforme ai criteri di cui all'art. 133, cod. pen., adeguandosi la pena all'entità dei fatto e alla personalità dell'imputato già gravato da precedenti specifici; E, quanto alla censura sulla determinazione della pena in caso di tentativo, è il caso di ricordare che la determinazione della pena nell'ipotesi di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il metodo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, fermi restando la necessità del contenimento della riduzione della pena prevista per il reato consumato nei limiti di legge e l'obbligo di dar conto in motivazione della scelta commisurativa (cfr. tra tante, Sez. 5, Sentenza n. 40020 del 18/06/2019, Rv. 277528 e 01); - che il secondo motivo è manifestamente infondato risultando agli atti valida querela sporta dalla persona offesa; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila;

PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. / 7-- e C