Cassation appeal against criminal conviction declared inadmissible due to late filing and procedural conversion issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal filed by Maria Pia Pistelli inadmissible because it was submitted late and improperly converted from a criminal conviction appeal. The procedural outcome involved a notification to the appointed defense lawyer on December 2, 2022, followed by a filing on February 28, 2023, which violated strict time limits. The court ruled that such appeals cannot be converted into oppositions under Article 461 of the Code of Criminal Procedure, resulting in a dismissal and an order to pay fines and costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal against a criminal conviction is inadmissible if filed late and cannot be converted into an opposition, as opposition is not a technical means of appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISTELLI MARIA PIA nato a ROMA il 19/09/1956 avverso il decreto del 08/11/2022 del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAdato avv/Ko alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Pistelli Maria Pia è inammissibile perché tardivamente proposto. La notifica è stata effettuata a mezzo PEC al difensore d'ufficio in data 2 dicembre 2022 (identificativo notifica n. 22074). Il ricorso in cassazione avverso il decreto penale di condanna è del 28 febbraio 2023. Inoltre, per completezza deve anche rilevarsi che "Il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso il decreto penale di condanna è inammissibile e non può essere convertito nell'opposizione prevista dall'art. 461 cod. proc. pen., non appartenendo l'opposizione al novero dei mezzi di impugnazione in senso tecnico" (Sez. 4, Sentenza n. 45556 del 17/09/2013 Cc. (dep. 12/11/2013 ) Rv. 257578 - 01 Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il