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Ordinanza — n. 40228/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to lack of specific argumentation and procedural limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40228/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants inadmissible, ordering them to pay fines. The appellants argued for reduced sentences based on specific legal provisions and sentencing balances, but the Court found their complaints merely reiterated those already rejected at the appellate level without new argumentation. Consequently, the court ruled that the appeals failed to meet the strict requirements for admissibility regarding both general sentencing errors and specific settlement agreements.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: Appeals against appellate judgments on settled sentences are inadmissible unless they challenge the formation of the party's will, prosecutor's consent, or divergent content, excluding complaints about waived grounds or sentencing determinations within statutory limits.

Parole chiave

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inadmissible appeals sentencing discretion concordato in appello lack of specific argumentation procedural limits reiteration of rejected grounds costs and fines esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ex art. 616 cod.
Art. 599-bis c.p.p.
Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90
a) al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 110 cod. pen.
Art. 112 n. 1 cod. pen.
Art. 81 cod. pen.
Art. 73 comma 4 d.P.R. 309/90
a) al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
art. 599-bis cod. proc. pen
Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CADIRI CARMELO nato a CATANIA il 28/04/1991 GANGI MARCO nato a CATANIA il 25/11/1984 RUSSO CARMELO nato a CATANIA il 03/09/1983 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Cadiri Carmelo, Gangi Marco e Russo Carmelo hanno proposto ricorso per cassazione, con separati atti e proprio Difensore di fiducia, avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania indicata in epigrafe con la quale è stata parzialmente modificata in punto di responsabilità la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Catania il 28 settembre 2016 in ordine al reato di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 81 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. 309/90. 1.1. Il ricorrente Cadiri Carmelo lamenta vizio di motivazione in relazione:

a) al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90;

b) alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle circostanze aggravanti e conseguentemente mancato ridimensionamento della pena nel minimo edittale. 1.. I ricorrenti Gangi Marco e Russo Carmelo, cui è stata applicata la pena concordata con il Procuratore generale della Corte d'appello, deducono vizio di motivazione.

2. I ricorsi sono inammissibili. 2.1. Il ricorso di Cadiri Carmelo è inammissibile in quanto articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2 - , n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 - 01). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (pag. 5-6).

In particolare, in ordine alla inconfigurabilità dell'ipotesi lieve, la Corte sottolinea, in coerenza con i pacifici indirizzi della giurisprudenza di questa Corte (Sez. U - n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01) le modalità della condotta che depongono per una attività non occasionale ma svolta con professionalità, abitualità ed accortezza. In ordine al giudizio di bilanciamento, va rammentato che e statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931 - 01), come è avvenuto nel caso di specie attraverso il riferimento alla personalità dell'imputato e il suo inserimento in un significativo contesto criminale. Come esposto, il ricorso non si confronta specificamente con alcuna di tali argomentazioni, ampiamente esaustive e rispettose dei consolidati principi della giurisprudenza di questa Corte di legittimità. 2.2. Anche i ricorsi di Gangi Marco e Russo Carmelo sono inammissibili. Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 27610201).

3. Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023 -11 Consi