Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds under Article 591 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding necessity and sentencing proportionality, but the court found these arguments generic and repetitive of previous rulings. Consequently, the lack of specific new grounds under Article 591 of the Criminal Procedure Code rendered the appeal legally insufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 c.p.p.; Art. 54, 62-bis c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and generic, failing to demonstrate a specific correlation with the contested decision's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISCOPO GENNARO nato a AFRAGOLA il 08/09/1976 avverso la sentenza del 06/03/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen. e artt. 54 e 62 bis cod. pen. (nella loro massima estensione), sono manifestamente infondati e generici poiché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si veda, in particolare, pag. 5 sull'insussistenza dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen. e ancora pag. 5 sulla congruità del trattamento sanzionatorio, di poco superiore al minimo edittale anche grazie al riconoscimento delle già concesse circostanze attenuanti generiche); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,