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Ordinanza — n. 40210/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive and non-argumentative criticism of lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40210/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal criticized the lower court's application of Article 416 bis of the Penal Code but failed to provide specific, argumentative criticism. The court ruled that the appellant merely repeated points already rejected on appeal without addressing the factual findings or the contested aggravating circumstance.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected by the court of appeal without providing specific, argumentative criticism of the judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments Article 416 bis lack of argumentation Cassa delle ammende riesame dell'entità pena pena pecuniaria sospesa sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Art. 416 bis cod. pen.
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 416 bis 1 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONATO GIUSEPPE nato a CATANIA il 02/07/1974 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; -

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 416 bis 1 cod. pen., è inammissibile poiché fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata in ordine alla comprovata sussistenza della condotta delittuosa e dell'aggravante contestata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/0