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Ordinanza — n. 40208/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific argumentation and mere repetition of lower court points.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40208/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Rosina Giorgio inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant contested the second instance judgment for alleged violations of criminal code articles regarding evidence and sentencing proportionality. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed on appeal without providing new, specific, or reasoned criticism of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Artt. 49, 640, 62 bis, 81, 132 e 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected by the court of appeal, failing to perform the typical function of a reasoned critique against the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation repetition of lower court points censura motivazionale procedural costs and fine motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 49 cod. pen.
Art. 640 cod. pen.
Art. 62 bis cod. pen.
Art. 81 cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSINA GIORGIO nato a NOVARA il 03/02/1955 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 49, 640, 62 bis, 81, 132 e 133 cod. pen., sono inammissibili poiché fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata in merito al compendio probatorio a carico del ricorrente e pag. 4 in punto di congruità del trattamento sanzionatorio irrogato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos