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Ordinanza — n. 40164/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify grounds for legal violation under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40164/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Aouf Adem Laroussi inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a lower court decision regarding the lack of grounds for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled the appeal inadmissible because it failed to specify the elements supporting the alleged legal violation, preventing the appellate judge from exercising its supervisory role.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. requires an appeal to specify the elements supporting the alleged violation; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specify grounds violation art 581 c.p.p. acquittal grounds appellate review limits motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
pen., è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 129 cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Aouf Adem Laroussi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine al mancato accertamento della sussistenza di una delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Aouf Adem Laroussi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine al mancato accertamento della sussistenza di una delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AOUF ADEM LAROUSSI nato il 09/01/2000 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Aouf Adem Laroussi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine al mancato accertamento della sussistenza di una delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente