Cassation annuls conviction for fraud due to timely withdrawal of complaint extinguishing the crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance conviction without remittal because the crime was extinguished by the withdrawal of the complaint. The appellants argued for annulment based on the timely remission of charges by the victims, which the lower court had overlooked. The court held that a timely withdrawal of the complaint extinguishes the offense, overriding any procedural defects in the conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 152 c.p.; Art. 160 c.p.; Art. 343 c.p.p.: The withdrawal of the complaint by the offended parties, if made while the appeal to the Court of Cassation is pending and ritually accepted by the accused, extinguishes the crime and necessitates the annulment of the conviction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CUPPONE ALESSANDRO nato a AVERSA il 09/01/1974 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 13 ottobre 2022, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Cuneo, in data 18 novembre 2020, nei confronti di Cuppone Alessandro, in relazione a due reati di truffa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela, è fondato, in quanto le persone offese Missiroli Marco e Stradiotto Manuela hanno rimesso le querele in data 13 ottobre 2022, con rituale accettazione da parte dell'imputato; considerato che, come questa Corte ha autorevolmente chiarito, la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.
U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681; Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020 - dep. 2021, Durante Luca, Rv. 281326); rilevato che, pertanto, deve emettersi declaratoria di estinzione del reato contestato per remissione di querela, con condanna del querelato alle spese ex art. 343 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente