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Ordinanza — n. 39966/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances lacking specific legal reasons and factual elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39966/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Puppolo inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant challenged a second-instance conviction for contributory negligence but failed to provide specific legal arguments or factual elements required by law. The court ruled that the grievances were too generic, repetitive, and lacked the necessary comparative analysis with the lower court's detailed reasoning.

Regesto Legislator

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.; The appeal must specifically indicate the legal reasons and factual elements supporting the request, and generic grievances without such analysis are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances contributory negligence specific legal reasons court costs award gravi addebiti penali responsabilità penale dei minori azione penale privata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Artt. 132 e 133 cod. pen.
Corte Cost. sent. n. 186/2000
art. 131-bis c.p
art. 62-bis c.p
e alla mancata concessione delle circostanze atte- nuanti previste dall'art. 62-bis c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia
Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia).
Corte Cost.sent.n.186/2000
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesima al paga- mento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000,00 euro, in favore della cassa delle ammende.N.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUPPOLO ANTONIO nato a POLLA il 19/06/1987 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; N. 1905/2023 R.G. Motivi della decisione 1. L'imputato Antonio Puppolo ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Napoli, in data 27 giugno 2022, ha confermato la pronunzia di condanna emessa a suo carico dal Tribunale cittadino, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73, co. 5 d.P.R. 309/1990. Ne chiede l'annul- lamento, attraverso quattro motivi di ricorso, lamentando vizio motivazionale ri- spettivamente in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, quantomeno per quanto attiene alla configurabilità di un contributo concorsuale causalmente efficiente, al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p. e alla mancata concessione delle circostanze atte- nuanti previste dall'art. 62-bis c.p.

2. I primi tre motivi di ricorso sono manifestamente infondati. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello, il ricorrente si limita a censure oltremodo generiche ed aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono. E' d'uopo rammentare che i motivi del ri- corso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni ri- chiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ra- gioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomenta- zioni del provvedimento che si contesta. Confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze prive di analisi censoria, del tutto generiche e ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito.

3. Quanto al quarto motivo, va premesso che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v. Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). Oltre a ciò, la Corte di merito ha ben argomentato in ordine alla dosimetria della pena, confermando il trattamento sanzionatorio in ragione delle modalità del fatto e della personalità dell'imputato.

4. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesima al paga- mento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000,00 euro, in favore della cassa delle ammende.N. 1905/2023 R.G.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20.09.2023 Il Consigliere estensore Il P sidente Ugo B mi Dona Ila erra