Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grievances lacking specific legal reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Emanuele Toniolo inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a second-instance conviction for fraud but failed to provide specific legal arguments or factual comparisons against the lower court's detailed reasoning. The court ruled that appeals must cite precise grounds of law and fact, and generic complaints without critical analysis are insufficient to overcome the detailed judgment below.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, 591 c.p.p.; Art. 111 Cost.; The appeal must specify the legal and factual grounds for dissent; generic grievances without critical analysis of the contested judgment are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TONIOLO EMANUELE nato a MILANO il 21/07/1979 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; N. 1601/2023 R.G. Motivi della decisione 1. L'imputato Emanuele Toniolo ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Milano, in data 20 ottobre 2022, ha confermato la pronunzia di condanna emessa a suo carico in data 12 maggio 2022 dal Tribunale cittadino, che lo aveva condannato per il reato di cui agli artt. 81, 61 n. 11 quater cod. pen., 73 d. P. R 309/1990. Ne chiede l'annullamento lamentando, con unico motivo, violazione di legge in relazione alla dosimetria della pena e al giudizio di bilanciamento operato.
2. Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello, il ricorrente si limita a formulare censure oltremodo generiche ed aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono. E d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli ele- menti di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di im- pugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fon- dano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Con- fronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze prive di critica analisi censoria alle argomentazioni della sentenza impugnata ma ripropositive di censure già ade- guatamente vagliate e disattese dai giudici di merito.
3. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesima al paga- mento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000,00 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20.09.2023 Il Consigliere estensore Il Presidebte Ugo Bellini Dontell Ferranti D E PO ITATA IN CA