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Ordinanza — n. 39934/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as arguments were unoriginal and lacked specific factual confrontation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39934/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for the crime of false testimony, arguing against the court's finding of liability and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims because the first ground merely repeated the appellate court's arguments without new logic, while the second failed to confront the territorial court's specific reasoning regarding the absence of positive elements required for mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 336 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely reproductions of the appellate judgment's arguments or fail to specifically confront the factual and legal reasoning provided by the lower court.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility false testimony conviction general mitigating circumstances repetitive arguments lack of factual confrontation procedural costs Cassa delle ammende attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 336 cod. pen.
18093/23 Ceffalia OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 336 cod.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 336 cod. pen
18093/23 Ceffalia OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 336 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CEFFALIA SALVATORE nato a PALERMO il 21/08/1989 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 18093/23 Ceffalia OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura la sussistenza della responsabilità per il reato contestato è meramente riproduttivo delle censure svolte con l'atto di appello, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità;

Ritenuto altresì che, quanto al secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa l'insussistenza di elementi positivi tali da consentire l'applicazione delle invocate circostanze e quindi di un trattamento più favorevole sotto il profilo sanzionatorio, peraltro stabilito in misura pari al minimo edittale (v. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il